Dover necessitare dell’ausilio di una badante significa andare in conto ad una spesa mensile il cui calcolo non è così immediato. In particolare se si deve ricorrere al supporto di una badante convivente.
La legge stabilisce il trattamento salariale minimo da riservare al lavoratore domestico, operando poi varie distinzioni retributive a seconda che la badante presti il proprio servizio convivendo nella casa dell’assistito, o invece viva per conto proprio e si occupi solamente dell’assistenza o dell’accompagnamento diurno, oppure della presenza notturna, oppure di una più ampia e attiva assistenza notturna (CCNL Sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico).
Differenze retributive riguardano, inoltre, gli orari straordinari, la presenza di uno o più assistiti, il livello di formazione della badante, l’ubicazione (disagiata o comoda) del posto di lavoro (abitazione dell’assistito o struttura clinica) e, naturalmente, dipendono dal tipo di assunzione: se a tempo determinato o invece se a tempo indeterminato.
Altre voci che compongono il costo di una badante sono: tredicesima, malattia, infortunio, preavviso di fine rapporto, liquidazione.
Calcolare il costo di una badante
A. RETRIBUZIONE
1. Retribuzione minima correlata ai profili professionali
Per poter avere un’idea del costo di una badante e poter decidere circa la convenienza tra una badante convivente o un’assistenza solo diurna, il primo elemento da calcolare è il trattamento salariare minimo, indicato nella Tabella A e nella Tabella C del CCNL.
Livello | Conviventi – Paga Mensile | Non Conviventi – Paga Oraria |
A | 625,15 | 4,54 |
A Super | 738,82 | 5,36 |
B | 795,65 | 5,68 |
B Super | 852,48 | 6,02 |
C | 909,33 | 6,36 |
C Super | 966,15 | 6,70 |
D | 1.136,64 | 7,73 |
D Super | 1.193,47 | 8,07 |
2. Prestazioni Notturne
Vanno poi considerate le differenze retributive a seconda che la badante operi negli orari notturni, con la mera presenza notturna (intervento solo in caso di bisogno dell’assistito), oppure con una più ampia e continua assistenza attiva notturna.
a. Retribuzione per la mera presenza notturna
La badante che fornisce esclusivamente la presenza notturna (e non l’assistenza o cura) rientra nella Tabella retributiva E (656,41 euro/mese). Le prestazioni sono effettuate in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00. Il datore di lavoro dovrà provvedere alla badante un’idonea sistemazione per la notte, qualora non fosse convivente, oltre alla cena e alla colazione.
Al personale convivente dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Nel contratto di lavoro dovranno essere indicate la categoria “prestazioni notturne” e l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla mera presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuzione aggiuntiva, sulla base delle retribuzioni previste per le badanti non conviventi, come da Tabella C, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
b. Retribuzione per assistenza notturna
La categoria specifica di lavoro domestico, assistenza notturna prevede “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona” (Tabella retributiva D) e prevede attesa, ma non sempre assistenza. La badante si obbliga perciò a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di assistenza in modo discontinuo o intermittente e nella sola fascia oraria notturna. Nel caso in cui l’assistenza notturna riguardi soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), la badante verrà inquadrata nel livello B super.
Nel caso in cui l’assistenza riguardi soggetti non autosufficienti, la badante verrà inquadrata nel livello C super (se non formata) o D Super (se formata).
- Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 980,35 mese.
- Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.111,07 – (7,21 x ora).
- Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.375,52 – (8,69 x ora).
3. Altre voci retributive
Compenso sostituivo per vitto e alloggio:
Vitto e Alloggio | Valore Giornaliero | Valore Mensile |
Pranzo e prima colazione | 1,91 | 57,30 |
Cena | 1,91 | 57,30 |
Alloggio | 1,66 | 49,80 |
Totale | 5,48 | 164,40 |
B. Contributi previdenziali
I contributi da versare sono determinati dal tipo di contratto lavorativo e dal numero delle ore previste.
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato
Rapporti di lavoro a tempo determinato
C. Altre voci di spesa
Al di là delle differenze tra badante convivente e non convivente, e tra varie mansioni e orari di lavoro, esiste un di diritti e doveri con risvolto economico-retributivo che entrambe le parti, datore di lavoro e badante, sono tenute a rispettare. Riguardano: tredicesima, malattia, infortunio, preavviso di fine rapporto, liquidazione.
Tredicesima
La badante ha diritto tredicesima, pari ad una mensilità da versare obbligatoriamente entro la fine dell’anno.
Malattia
Se la badante si assenta dal lavoro per malattia, l’Inps non le paga alcuna indennità. La badante ha però diritto alla conservazione del posto e del relativo stipendio: per 10 giorni in caso di anzianità di servizio fino a sei mesi; per 45 giorni in caso di anzianità di servizio compresa tra un periodo superiore ai 6 mesi ed entro i 2 anni; per 180 giorni se l’anzianità supera i 2 anni.
Infortunio
Il salario della badante viene garantito così: 50% della retribuzione fino al terzo giorno di malattia;
100% della retribuzione dal quarto giorno in poi (fino a un massimo di 8 giorni per anzianità fino a 6 mesi); 10 giorni per anzianità da 6 mesi fino a 2 anni; 15 giorni per anzianità superiore a 2 anni.
Preavviso di fine rapporto
Non c’è necessità di motivare la cessazione del rapporto di lavoro. Però, sia che essa si verifichi per dimissioni del lavoratore o per licenziamento, chi decide di cessare il rapporto deve darne comunicazione all’altra parte con anticipo. Se l’anzianità di servizio della badante è inferiore a 5 anni, il preavviso deve essere di 15 giorni in caso di licenziamento e di 7 giorni e mezzo in caso di dimissioni. Se invece l’anzianità di servizio della badante è superiore ai 5 anni, il preavviso diventa di 30 giorni in caso di licenziamento e di 15 giorni in caso di dimissioni . Per le badanti che lavorano ad ore, il preavviso è di 8 giorni per l’anzianità di servizio inferiore a 2 anni e di 15 giorni con anzianità superiore a 2 anni.
Liquidazione (Tfr)
Sia in caso di dimissioni che in caso di licenziamento, alla badante spetta un’indennità di fine rapporto (Tfr), che per i periodi di servizio a partire dal 1990 viene calcolato, anno per anno, sommando tutte le retribuzioni corrisposte in ciascun mese ( tredicesima compresa) e dividendo il risultato per 13,5. Gli importi risultanti devono poi essere rivalutati (escluso quello dell’anno in corso) sull’indice Istat sul costo della vita. Previ accordi, la legge consente che alla badante il Tfr venga pagato ogni anno. Dopo 8 anni di servizio, la badante può chiedere un anticipo della liquidazione pari al 70% di quanto già maturato.
Lavoro straordinario
Personale convivente
E’ compensato con una maggiorazione del:
- 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).
- 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).
- 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo stabilito e nelle festività infrasettimanali.
- 40% per le ore di lavoro prestate nella mezza giornata di riposo (mancato riposo).
Personale non convivente
E’ compensato con una maggiorazione del:
- 10% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno compreso tra le 40 e le 44 ore settimanali.
- 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).
- 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).
- 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo o in giorno festivo infrasettimanale.
Scatti di anzianità
Per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro spetta al lavoratore un aumento pari al 4% sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di 7 scatti.
Festività
1° gennaio – 6 gennaio – lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – S. Patrono. In queste giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione normale. Se una delle festività sopra elencate coincide con la domenica o nel giorno di riposo stabilito, la badante ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione. Se invece è lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%.
Ferie
Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie se la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è su 6 giorni (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiori a sei). La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell’indennità sostitutiva di vitto se dovuto. Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro)