Il datore di lavoro può effettuare la detrazione dei contributi previdenziali pagati per colf e badanti e dedurre le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale.
Prima di proseguire, sottolineiamo la differenza tra deduzione e detrazione. Le deduzioni si applicano al reddito imponibile, ovvero al reddito lordo prima di effettuare il calcolo delle imposte.
Le detrazioni, invece, si applicano direttamente all’imposta (di solito le spese detraibili non si detraggono interamente, ma solo una percentuale pari al 19%)
In sede di dichiarazione dei redditi 730, Modello redditi PF o Modello Unico, è possibile detrarre i contributi INPS versati per colf, donne di servizio, tate, badanti o assistenti domestici. I contributi detraibili sono quelli versati ai fini previdenziali ed assistenziali con il bollettino postale o con il modello F24.
Detrazione dei contributi INPS per colf e badanti
Il datore di lavoro può dedurre in sede di dichiarazione dei redditi i contributi previdenziali pagati per colf e badanti. Per quanto riguarda invece le persone non autosufficienti, è prevista una maggiorazione, che approfondiremo in seguito.
I costi sostenuti per i contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici e per l’assistenza familiare o personale (badanti o baby sitter) sono un onere deducibile nel 730/2021.
Sono detraibili, invece, le spese per la retribuzione del personale (badante) addetto alle persone non autosufficienti.
Detrazione dei contributi per Badanti
La detrazione dei contributi per badanti spetta nella misura del 19%, di un importo massimo di 2.100 Euro (art. 15 comma 1 i-septies TUIR), pertanto l’agevolazione non può eccedere i 399 Euro. Per usufruire di questo beneficio occorre che:
- si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;
- il reddito complessivo non superi i 40mila Euro.
Il quadro preposto per la detrazione delle spese per l’Assistenza Personale è il quadro RP.
Al rigo RP15 potranno essere inseriti gli importi effettivamente sostenuti nell’arco dell’anno.
Non autosufficienza: come si determina
Il primo requisito per detrarre le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale è la non autosufficienza.
Per non autosufficienza si intende l’incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana.
Con la circolare n. 2/2005 l’Agenzia delle Entrate dichiara che sono considerati non autosufficienti le persone che non sono in grado di:
- assumere alimenti;
- espletare funzioni fisiologiche e l’igiene personale;
- deambulare;
- indossare gli indumenti.
Inoltre, sono considerate non autosufficienti le persone che necessitano di sorveglianza continuativa.
Perché si abbia non autosufficienza basta anche solo una delle sopra elencate condizioni.
Per poter usufruire dell’agevolazione bisogna che lo stato di non autosufficienza risulti da certificazione medica.
Non è dunque possibile, a titolo di esempio, detrarre spese di assistenza sostenute per bambini la cui non autosufficienza non si ricollega ad una patologia.
Obbligo di tracciabilità delle spese detraibili
Con l’entrata in vigore delle legge di bilancio 2020, è stato introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili.
Come precisato già dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).
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