Cosa devi sapere se vuoi licenziare una badante

07/01/2020
10 Minuti

Volete lincenziare una badante e non sapete come fare? Mettiamo il caso che vi siete accorti che la badante che assiste il vostro caro non è più di vostro gradimento ma non sapete come liberarvene.

Succede frequentemente di pensare di aver trovato la badante giusta per il proprio caro perché la lavoratrice dimostra inizialmente capacità e abnegazione, ma poi, per qualche motivo, la badante diventa refrattaria a svolgere adeguatamente alcune mansioni, è meno presente, più distratta e infine addirittura colleziona assenze che, almeno inizialmente, paiono giustificate e in seguito sempre meno.

Nel migliore dei casi il rapporto viene interrotto in modo consensuale dalle parti, altrimenti le soluzioni che avete di fronte sono:

  • il licenziamento con preavviso
  • il licenziamento in tronco per giusta causa


Licenziamento con preavviso

Rappresenta la procedura standard nel momento in cui si vuole chiudere il rapporto professionale con la badante, o perché non avete più bisogno delle sue prestazioni o perchè non la ritenete all’altezza della situazione o magari vi siete già orientati verso la scelta di un’altra badante ritenuta più adatta al ruolo. Può essere altresì la badante stessa a voler andarsene.

Per questa procedura, i termini del preavviso variano a seconda di due parametri: l’anzianità di servizio e il numero di ore settimanali:

  • Con almeno 25 ore settimanali il preavviso deve essere di 15 giorni se l’anzianità di servizio è inferiore a 5 anni; 30 giorni se l’anzianità è superiore ai 5 anni.
  • Sotto le 25 ore settimanali invece il preavviso scende a 8 giorni per anzianità fino a 2 anni e a 15 giorni per anzianità superiore ai 2 anni.
  • Per la badante convivente, infine, 30 giorni per anzianità fino ad 1 anno, e 60 giorni per anzianità superiore ad 1 anno.

Il datore di lavoro può anche decidere di rinunciare al preavviso preferendo versare alla badante un’indennità pari alla retribuzione dovuta per il periodo di preavviso non concesso.


Licenziamento in tronco per giusta causa

Nel caso in cui la badante incappi in una mancanza grave siete autorizzati a licenziarla in tronco per giusta causa.

Dopo un’assenza ingiustificata da parte della lavoratrice, il datore di lavoro può inviare una lettera di contestazione al lavoratore e, trascorsi 5 giorni senza che il lavoratore abbia risposto, può inviare formale lettera di licenziamento per giusta causa.

L’assenza dal lavoro è piuttosto comune e in fondo il meno grave tra i comportamenti di una badante che possono portare ad un licenziamento. Purtroppo però le cronache offrono diversi casi di badanti che si macchiano di gesti censurabili ben più pesanti: furti, ingiurie, minacce e maltrattamenti alla persona assistita.

Sono i picchi negativi di una categoria, quella delle badanti, che invece offre in generale una buona disponibilità di risorse professionali e umane versate nell’accudimento della persona.

Solo una buona agenzia sa fare selezione e formazione in questo bacino professionale specialistico.


Il ruolo dell’agenzia

In generale i rapporti di lavoro tendono a finire sempre più spesso in tribunale, dove di solito una lavoratrice licenziata presenta al datore di lavoro il conto dei pagamenti che ritiene di non aver ricevuto regolarmente.

Nel caso di assunzione in nero, le parti possono fare ciò che vogliono, cioè interrompere il rapporto di lavoro da un momento all’altro senza preavviso e senza dover fornire particolari motivazioni ma poi c’è il rischio che vi arrivi un conto salato perché la legge italiana tutela il più debole, cioè il lavoratore, e così il datore di lavoro spesso è costretto a grandi esborsi per non aver rispettato il contratto nazionale dei lavoratori domestici. 

Affidandovi ad un’agenzia eviterete qualsiasi situazione spiacevole, anche le più gravi, perché l’agenzia seleziona accuratamente il personale da inviare alle famiglie e comunque, se i famigliari non sono soddisfatti di una lavoratrice, magari semplicemente perché, nel tempo, il rapporto badante-assistito non è decollato come sembrava inizialmente, l’agenzia provvede a cambiare la lavoratrice con un’altra badante.


Focus: la badante con Partita IVA

Se la forma di ingaggio della badante prefigura un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con il datore di lavoro, è infatti evidente che gli oneri contributivi a carico del datore sono consistenti, e che le responsabilità verso la conservazione del posto di lavoro della badante sono maggiori. Negli altri casi (ivi compreso quello della badante con partita IVA, anche se infrequente) gli oneri contributivi si aggirano sul 20-21% (che è il mondo dei rapporti con Partita IVA o ritenuta d’acconto) e la responsabilità sulla conservazione del posto di lavoro è assai più tenue.

Collaborazione coordinata e continuativa

Secondo la Legge Fornero, il lavoro reso da persona titolare di Partita IVA è considerato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (contratto di lavoro a progetto), qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti, che rendono più licenziabile la badante:

  • che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui per 2 anni consecutivi;
  • che il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell’80 % dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
  • che la badante disponga di un alloggio presso il committente.

Quindi il contratto di prestazione d’opera, se si realizzano i presupposti di cui sopra, diventa un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Quello sopra descritto potrebbe sembrare proprio un rapporto di lavoro parasubordinato poiché se da un solo lavoro coordinato e continuativo la lavoratrice trae più dell’80% del suo reddito (e per giunta in modo coordinato e continuativo) è chiaro che si sta parlando del suo unico lavoro.

La badante è più facilmente licenziabile qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

  • sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
  • sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

Concludendo, “licenziabile”, nel caso di badante con Partita Iva significa che la lavoratrice non è una dipendente e quindi (salvo diversi accordi tra le parti) il datore di lavoro può sostituirla con un altro fornitore/prestatore d’opera in qualsiasi momento senza particolari preavvisi.

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